Approvato il nuovo regolamento sulla sicurezza ascensori

È stato approvato in via definitiva, il 14 dicembre u.s., il regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli stessi, nonché per la messa in esercizio. La nuova versione modifica in parte la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso giugno. Questa bozza, infatti, prevedeva anche l’obbligo di adeguamento per la messa in sicurezza di tutti gli impianti ascensoristici installati antecedentemente al 1999, nonché il ripristino di una Commissione Prefettizia o organo competente che facesse da garante per il rilascio delle abilitazioni alla manutenzione di ascensori e montacarichi, indispensabili per lo svolgimento della relativa attività. Con la versione appena approvata, queste due disposizioni non sono state confermate.

Prendendo atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, il nuovo regolamento non ha dunque previsto l’obbligatorietà per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e privi quindi della marcatura europea, ma ha recepito la necessità di intervenire comunque in tempi brevi fissando modalità di verifica e di intervento per l’adeguamento. Ricordiamo che la Direttiva 2014/33/UE prevedeva l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli stessi apparecchi e dunque che gli stessi aspetti tecnici e i requisiti prestazionali dei vari componenti, dovessero adeguarsi e uniformarsi agli standard previsti; lo stesso dicasi per le certificazioni e documentazioni varie rilasciate dai produttori.

Con l’approvazione definitiva del regolamento si punta comunque ad un innalzamento dei livelli di sicurezza degli ascensori, sia di quelli installati permanentemente negli edifici, che dei componenti di sicurezza per quelli nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione o dei componenti nuovi o usati importati da un paese terzo (restano esclusi gli impianti da cantiere, quelli a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.). In tal senso la responsabilità per la conformità degli impianti e dei relativi componenti di sicurezza ricade sia sugli installatori e sui verificatori (viene rimesso in vigore il “certificato di abilitazione” rilasciato dalle Prefetture, dopo una prova teorico-pratica, ai manutentori), che sui produttori, sui distributori e sugli operatori economici che dovranno adeguarsi agli standard previsti dalla Direttiva 2014/33/UE, al fine di garantire assoluta protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, corretto funzionamento, efficienza dell’impianto e dei vari componenti nonché una concorrenza leale sul mercato comunitario.

Per quanto riguarda invece l’abilitazione dei manutentori, il Consiglio di Stato aveva dato parere favorevole alla necessità di norme sulle Commissioni d’esame, ma aveva ritenuto la norma priva di base legale. Pertanto il nuovo regolamento non ha inserito la disposizione per il ripristino di quelle Commissioni o istituzioni competenti per il rilascio dei Certificati di Abilitazioni all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, pur indicando la necessità di una riproposizione in tempi futuri.

È fondamentale, infatti, affidarsi sempre a ditte specializzate e a tecnici competenti per qualsiasi intervento sull’impianto ascensore, sia esso di controllo o verifica che di manutenzione ordinaria; nulla va lasciato al caso e il personale è tenuto a seguire precise regole per la sicurezza propria e l’incolumità dei fruitori dell’impianto dopo la sua messa in esercizio. Il nuovo regolamento appena approvato indica, tra l’altro, gli obblighi per gli installatori, le procedure di valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza e, in uno degli Allegati, in particolare nell’Allegato A, i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Gli ascensori e i componenti di sicurezza

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

-Gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

-Gli ascensori da cantiere;

-Gli impianti a fune, comprese le funicolari;

-Gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine

-Gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

-Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

-Gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

-Gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

-Gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

-I treni a cremagliera;

-Le scale mobili e i marciapiedi mobili.