Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private.

D.M. 19 settembre 2002
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private
Pubblicato nella Gazzetta Uff. 227 del 27 settembre 2002)
TITOLO I
Definizioni e classificazione.
1. – Generalità.
1.1 – Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal
quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo
verticale;
b) esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un
compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato
o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;
c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da
elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra
compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;
d) piano di uscita dall’edificio: piano dal quale sia possibile l’evacuazione degli occupanti direttamente
in luogo sicuro all’esterno dell’edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti;
e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di
parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere,
per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di
resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza,
aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.